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non è effetto immediato del contratto (art. 1476 effetti reali del contratto, il venditore è sollevato
n. 2 c.c.): è il caso della vendita di cose dai rischi della perdita o dell’avaria dalle merci a
determinate solo nel genere. Individuazione e far data dalla consegna al vettore medesimo. In
consegna, seppur concettualmente distinte, tale quadro risulta sostanzialmente ininfluente
tendono a coincidere nelle previsione normativa che la compravendita sia sottoposta a clausola
sia temporalmente che spazialmente. Nella FOB o ad altra condizione di resa prevista dagli
avv.Francesca D’Orsi prospettiva tradizionale, l’individuazione, Incoterms. Ne consegue che l’eventuale danno
Studio Legale D’Orsi determinando l’oggetto del negozio traslativo, è alle merci che si fosse verificato successivamente
finalizzata all’esplicazione degli effetti reali del alla presa in consegna da parte del vettore,
Trasferimento del rischio e contratto,mentre essa solo indirettamente risulterebbe comunque a carico del compratore e
non del venditore. La regola della res perit
influisce sull’ effetto traslativo della consegna. In
titolarità dell’interesse nella questo senso l’individuazione, o specificazione, dominio costituisce solo una delle possibili chiavi
vendita a condizione FOB della cosa è considerata un presupposto della di lettura. Le regole concernenti l’adempimento
dell’obbligo di consegna ed il trasferimento del
consegna. L’evenienza che individuazione e
consegna non necessariamente coincidano sotto rischio, tanto a livello nazionale quanto sul piano
il profilo temporale comporta la non contestualità del diritto internazionale uniforme, hanno natura
Estratto dal dell’adempimento delle obbligazioni principali sostanzialmente dispositiva e sono destinate a
gravanti sul venditore. L’impostazione cedere il passo dinanzi all’esplicarsi della concreta
A l contrario di quanto accade nelle rischio dal venditore al compratore al verificarsi standard invalse nella contrattualistica
tradizionale ha ancorato il trasferimento del
volontà negoziale dei contraenti. Le clausole
cosiddette vendite su piazza allorché
venditore ed acquirente sono soggetti tra
internazionale c.d. Incoterms costituiscono una
degli effetti reali del contratto, secondo il
loro fisicamente distanti e la consegna del
espressa
e
si è così ritenuto che con riguardo alla vendita di
contengono
una
disciplina
materiale della merce compravenduta ne richiede principio della res perit domino. Sul piano pratico, espressione dell’autonomia contrattuale. Esse
il trasporto da un luogo ad un altro ad opera di cose determinate solo nel genere da trasportarsi particolareggiata degli obblighi contrattuali delle
uno o più vettori, la dismissione della cosa da che la consegna liberatoria non si attui con la parti e, con particolare riferimento a quelle
parte del venditore e l’apprensione da parte del rimessione delle merci al vettore venendo gravanti sul venditore, regolamentano le
compratore non avvengono con contestualità. Sul differita al momento successivo in cui, arrivata la modalità esecutive della consegna, individuando
piano giuridico, la peculiarità si riverbera merce a destino, si provveda alla individuazione specificatamente il momento un cui la relativa
sull’individuazione del momento in cui viene a della res attraverso la separazione di essa dal obbligazione può dirsi perfezionata da tale
determinarsi per il venditore la liberazione dalla restante carico ed alla messa a disposizione dei momento si produce il passaggio del rischio
obbligazione di consegna ai sensi dell’art. 1510 beni in favore dell’acquirente. Di converso, si è relativo alla avaria o alla perdita delle
comma 2 c.c. La consegna della cosa ritenuto parimenti che, tutte le volte in cui merci in capo all’acquirente, risultano
compravenduta rappresenta, peraltro, solo una attraverso la rimessione della merce al vettore si ininfluente a questi effetti
delle obbligazioni gravanti sul venditore. Ad essa attua, conformemente alla presunzione l’eventuale precedente rimessione
in particolare si affianca quella di fare conseguire normativa fissata dagli artt. 1378 e 1510 comma della merce allo spedizioniere o al
al compratore la proprietà della cosa se l’acquisto 2 c.c., la specificazione della cosa e si esplicano gli vettore terrestre.









































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