Page 5 - 201303 Lextrasporti B
P. 5
vengano ritirati da parte del ricevitore. In genere a andasse considerata come operazione accessoria ndasse considerata come operazione accessoria
le compagnie di navigazione che forniscono i a al contratto di trasporto, che lo spedizioniere l contratto di trasporto, che lo spedizioniere
c
container per il trasporto prevedono dei termini conclude in nome pronclude in nome proprio e per conto del proprio
mandante, oppure fosse un negozio autonomo. andante, oppure fosse un negozio autonomo.
di franchigia per consentire le operazioni di m
Nel primo caso lo spedizioniere sarebbe el primo caso lo spedizioniere sarebbe
scaricazione a destino e la riconsegna del N
container vuoto. Decorso il periodo di franchigia c comunque rimasto obbligato in proprio nei omunque rimasto obbligato in proprio nei
avv. Giancarlo Soave senza che il container vuoto rientri nella confronti del vettore al pagamento del onfronti del vettore al pagamento del
c
c
Studio Legale Soave disponibilità della compagnia di navigazione (che corrispettivoorrispettivo relativo all’utilizzo dei container, ivi
quindi potrà riutilizzarlo), iniziano a maturare i inclusi i costi per la ritardata restituzione. La i i costi per la ritardata restituzione. La
costi di controstallia (demurrage) che s soluzione della Corte è stata nel senso che la oluzione della Corte è stata nel senso che la
Lo spedizioniere e le costituiscono una voce aggiuntiva, rispetto al conclusione da parte dello spedizioniere di un onclusione da parte dello spedizioniere di un
c
nolo del trasporto, che il vettore pretende per la t tale contratto di locazione non rientra nell’ambitoale contratto di locazione non rientra nell’ambito
d
controstallie del ritardata messa a disposizione del container. Tale delle operazioni accessorie alla stipula del elle operazioni accessorie alla stipula del
c
contratto di trasportontratto di trasporto (oggetto principale del
importo è determinato a scaglioni ed è
direttamente proporzionale al ritardo: maggiore è c contratto di spedizione) previste dall’art. 1737 ontratto di spedizione) previste dall’art. 1737
Container il ritardo più alta è la tariffa richiesta dal vettore. c c.c.,in quanto “.c.,in quanto “la nozione di accessorietà
Il principio consolidatosi nel tempo in n nell’ambito del rapporto di spedizione non è ell’ambito del rapporto di spedizione non è
S ebbene gli operatori coinvolti, a vario titolo, colui a nome del quale viene concluso il contratto principale ravvisata nel contratto di trasportorincipale ravvisata nel contratto di trasporto” ed
giurisprudenza prevedeva che il caricatore, cioè
q
quella di accessorietà ad una operazione uella di accessorietà ad una operazione
p
in una spedizione marittima siano molteplici
di trasporto, fosse il soggetto obbligato al
ancora “l’elemento giuridico accessorio (cosa o l’elemento giuridico accessorio (cosa o
ed eterogenei,la stipula del contratto di
trasporto vede da anni la presenza costante ed pagamento delle controstallie (demurrage) per la r rapporto obbligatorio, come nella specie la apporto obbligatorio, come nella specie la
ritardata o mancata restituzione del container al
indefettibile di due categorie professionali, vettore marittimo. Il fatto quindi che lo l locazione immobiliare) in riferimento al contratto ocazione immobiliare) in riferimento al contratto
di trasporto è per definizione eventualei trasporto è per definizione eventuale”. In altri
portatrici di interessi contrapposti: da una parte spedizioniere debba ex lege stipulare il contratto d termini secondo i giudici di legittimità il ermini secondo i giudici di legittimità il
t
lo spedizioniere (che agisce nell’interesse della di trasporto in nome proprio, con ciò assumendo legislatore avreegislatore avrebbe lasciato alla autonomia delle
l
merce) e dall’altra il vettore ovvero l’agente che la veste di caricatore, lo espone di fatto alle parti la facoltà di determinare ciò che è arti la facoltà di determinare ciò che è
p
agisce in nome e per conto di quest’ultimo (che, richieste di pagamento dei compensi di giuridicamente accessorio da ciò che è iuridicamente accessorio da ciò che è
g
naturalmente, rappresentano latu sensu la controstallia (demurrage) da parte del vettore. In praticamente accessorio ma non giuridicamente raticamente accessorio ma non giuridicamente
p
categoria dei trasportatori). La figura dello questo contesto si inserisce la recente ed tale, facendo ricadere la locazione dei container ale, facendo ricadere la locazione dei container
t
spedizioniere delineata dall’articolo 1737 del innovativa sentenza n. 4900/2011 della Suprema i in questa seconda categoria in quanto n questa seconda categoria in quanto
codice civile (che, peraltro, è normativamente Corte di Cassazione che, in presenza di
immutata da oltre 70 anni) è quella di un determinati elementi, potrebbe portare ad “operazione accessoria in senso lato e non già in zione accessoria in senso lato e non già in
senso strettoenso stretto”. La sostanziale autonomia del
operatore professionale che si assume l’obbligo escludere la responsabilità personale e diretta s c contratto di locazione dei container dal contratto ontratto di locazione dei container dal contratto
di stipulare, in nome proprio ma per conto del dello spedizioniere verso la compagnia di d di trasporto determina quindi la non operatività i trasporto determina quindi la non operatività
proprio mandate, “un contratto di trasporto e di navigazione per le controstallie (demurrage) d dell’articolo 420 del codice della navigazione, che ell’articolo 420 del codice della navigazione, che
compiere le operazioni accessorie”. Dal fatto che maturate a seguito del mancato ritiro dei p prescrive la forescrive la forma scritta ad probationem, con
la legge abbia imposto allo spedizioniere l’obbligo container. I giudici di legittimità, richiamando e l l’effetto che il mandato conferito dal mittente’effetto che il mandato conferito dal mittente-
di stipulare il contratto di trasporto con il vettore facendo proprio il precedente della Cassazione n. venditore allo spedizioniere non sia vincolato ad enditore allo spedizioniere non sia vincolato ad
v
in nome proprio, sebbene per conto e 12888/09, hanno innanzitutto chiarito che il una particolare forma e possa essere provato in na particolare forma e possa essere provato in
u
nell’interesse di un terzo soggetto, discendono contratto con cui il vettore fornisce i container qualunque modo, anche per presunzioni. Nel ualunque modo, anche per presunzioni. Nel
q
due conseguenze di non secondaria importanza: per trasportare la merce è una vera e propria caso di specie i giudici avevano qaso di specie i giudici avevano quindi ritenuto la
c
(i) lo spedizioniere non potrà spendere il nome locazione di bene mobile. Distinto il contratto di s sussistenza di un mandato con rappresentanza in ussistenza di un mandato con rappresentanza in
del proprio mandante né effettuare la così detta trasporto da quello di locazione dei container, la c capo allo spedizioniere, pur senza la presenza di apo allo spedizioniere, pur senza la presenza di
contemplatio domini (salvo che questo potere di Corte si è posta il problema se tale locazione a alcuna procura scritta,sulla base dei seguenti lcuna procura scritta,sulla base dei seguenti
rappresentanza non gli elementi fattuali: (i) la
venga espressamente e scelta sulle modalità ed i
specificamente costi di
conferito); (ii) le containerizzazione della
obbligazioni derivanti dal merce rientra nella
contratto di trasporto discrezionalità del
stipulato ricadranno mittente; (ii) nella polizza
prima face sullo di carico era stato
spedizioniere stesso il indicato quale
quale, poi, potrà rivalersi shipper/caricatore il
di qualunque pregiudizio mittente e non lo
nei confronti del proprio spedizioniere; (iii) lo
mandante. Questa scelta spedizioniere si era
di politica legislativa di spossessato degli originali
prevedere una figura delle polizze di carico, per
professionale che si pone cui non aveva più alcun
come diaframma tra titolo o potere sulle
l’interessato al carico ed merci. Dunque la
il vettore, genera in capo contemporanea presenza
allo spedizioniere un di questi elementi aveva
rischio dalle convinto i giudici del fatto
conseguenze che lo spedizioniere
potenzialmente avesse stipulato il
devastanti (anche perché contratto di locazione dei
di difficile, se non container con il vettore
impossibile, copertura non in nome proprio
assicurativa) nell’ipotesi bensì quale mandatario
in cui i container con rappresentanza del
rimangano giacenti al mittente. Peraltro, in
porto di destino e non
www.lextrasporti.com anno I - numero numero 3 – maggio 2013 5
le compagnie di navigazione che forniscono i a al contratto di trasporto, che lo spedizioniere l contratto di trasporto, che lo spedizioniere
c
container per il trasporto prevedono dei termini conclude in nome pronclude in nome proprio e per conto del proprio
mandante, oppure fosse un negozio autonomo. andante, oppure fosse un negozio autonomo.
di franchigia per consentire le operazioni di m
Nel primo caso lo spedizioniere sarebbe el primo caso lo spedizioniere sarebbe
scaricazione a destino e la riconsegna del N
container vuoto. Decorso il periodo di franchigia c comunque rimasto obbligato in proprio nei omunque rimasto obbligato in proprio nei
avv. Giancarlo Soave senza che il container vuoto rientri nella confronti del vettore al pagamento del onfronti del vettore al pagamento del
c
c
Studio Legale Soave disponibilità della compagnia di navigazione (che corrispettivoorrispettivo relativo all’utilizzo dei container, ivi
quindi potrà riutilizzarlo), iniziano a maturare i inclusi i costi per la ritardata restituzione. La i i costi per la ritardata restituzione. La
costi di controstallia (demurrage) che s soluzione della Corte è stata nel senso che la oluzione della Corte è stata nel senso che la
Lo spedizioniere e le costituiscono una voce aggiuntiva, rispetto al conclusione da parte dello spedizioniere di un onclusione da parte dello spedizioniere di un
c
nolo del trasporto, che il vettore pretende per la t tale contratto di locazione non rientra nell’ambitoale contratto di locazione non rientra nell’ambito
d
controstallie del ritardata messa a disposizione del container. Tale delle operazioni accessorie alla stipula del elle operazioni accessorie alla stipula del
c
contratto di trasportontratto di trasporto (oggetto principale del
importo è determinato a scaglioni ed è
direttamente proporzionale al ritardo: maggiore è c contratto di spedizione) previste dall’art. 1737 ontratto di spedizione) previste dall’art. 1737
Container il ritardo più alta è la tariffa richiesta dal vettore. c c.c.,in quanto “.c.,in quanto “la nozione di accessorietà
Il principio consolidatosi nel tempo in n nell’ambito del rapporto di spedizione non è ell’ambito del rapporto di spedizione non è
S ebbene gli operatori coinvolti, a vario titolo, colui a nome del quale viene concluso il contratto principale ravvisata nel contratto di trasportorincipale ravvisata nel contratto di trasporto” ed
giurisprudenza prevedeva che il caricatore, cioè
q
quella di accessorietà ad una operazione uella di accessorietà ad una operazione
p
in una spedizione marittima siano molteplici
di trasporto, fosse il soggetto obbligato al
ancora “l’elemento giuridico accessorio (cosa o l’elemento giuridico accessorio (cosa o
ed eterogenei,la stipula del contratto di
trasporto vede da anni la presenza costante ed pagamento delle controstallie (demurrage) per la r rapporto obbligatorio, come nella specie la apporto obbligatorio, come nella specie la
ritardata o mancata restituzione del container al
indefettibile di due categorie professionali, vettore marittimo. Il fatto quindi che lo l locazione immobiliare) in riferimento al contratto ocazione immobiliare) in riferimento al contratto
di trasporto è per definizione eventualei trasporto è per definizione eventuale”. In altri
portatrici di interessi contrapposti: da una parte spedizioniere debba ex lege stipulare il contratto d termini secondo i giudici di legittimità il ermini secondo i giudici di legittimità il
t
lo spedizioniere (che agisce nell’interesse della di trasporto in nome proprio, con ciò assumendo legislatore avreegislatore avrebbe lasciato alla autonomia delle
l
merce) e dall’altra il vettore ovvero l’agente che la veste di caricatore, lo espone di fatto alle parti la facoltà di determinare ciò che è arti la facoltà di determinare ciò che è
p
agisce in nome e per conto di quest’ultimo (che, richieste di pagamento dei compensi di giuridicamente accessorio da ciò che è iuridicamente accessorio da ciò che è
g
naturalmente, rappresentano latu sensu la controstallia (demurrage) da parte del vettore. In praticamente accessorio ma non giuridicamente raticamente accessorio ma non giuridicamente
p
categoria dei trasportatori). La figura dello questo contesto si inserisce la recente ed tale, facendo ricadere la locazione dei container ale, facendo ricadere la locazione dei container
t
spedizioniere delineata dall’articolo 1737 del innovativa sentenza n. 4900/2011 della Suprema i in questa seconda categoria in quanto n questa seconda categoria in quanto
codice civile (che, peraltro, è normativamente Corte di Cassazione che, in presenza di
immutata da oltre 70 anni) è quella di un determinati elementi, potrebbe portare ad “operazione accessoria in senso lato e non già in zione accessoria in senso lato e non già in
senso strettoenso stretto”. La sostanziale autonomia del
operatore professionale che si assume l’obbligo escludere la responsabilità personale e diretta s c contratto di locazione dei container dal contratto ontratto di locazione dei container dal contratto
di stipulare, in nome proprio ma per conto del dello spedizioniere verso la compagnia di d di trasporto determina quindi la non operatività i trasporto determina quindi la non operatività
proprio mandate, “un contratto di trasporto e di navigazione per le controstallie (demurrage) d dell’articolo 420 del codice della navigazione, che ell’articolo 420 del codice della navigazione, che
compiere le operazioni accessorie”. Dal fatto che maturate a seguito del mancato ritiro dei p prescrive la forescrive la forma scritta ad probationem, con
la legge abbia imposto allo spedizioniere l’obbligo container. I giudici di legittimità, richiamando e l l’effetto che il mandato conferito dal mittente’effetto che il mandato conferito dal mittente-
di stipulare il contratto di trasporto con il vettore facendo proprio il precedente della Cassazione n. venditore allo spedizioniere non sia vincolato ad enditore allo spedizioniere non sia vincolato ad
v
in nome proprio, sebbene per conto e 12888/09, hanno innanzitutto chiarito che il una particolare forma e possa essere provato in na particolare forma e possa essere provato in
u
nell’interesse di un terzo soggetto, discendono contratto con cui il vettore fornisce i container qualunque modo, anche per presunzioni. Nel ualunque modo, anche per presunzioni. Nel
q
due conseguenze di non secondaria importanza: per trasportare la merce è una vera e propria caso di specie i giudici avevano qaso di specie i giudici avevano quindi ritenuto la
c
(i) lo spedizioniere non potrà spendere il nome locazione di bene mobile. Distinto il contratto di s sussistenza di un mandato con rappresentanza in ussistenza di un mandato con rappresentanza in
del proprio mandante né effettuare la così detta trasporto da quello di locazione dei container, la c capo allo spedizioniere, pur senza la presenza di apo allo spedizioniere, pur senza la presenza di
contemplatio domini (salvo che questo potere di Corte si è posta il problema se tale locazione a alcuna procura scritta,sulla base dei seguenti lcuna procura scritta,sulla base dei seguenti
rappresentanza non gli elementi fattuali: (i) la
venga espressamente e scelta sulle modalità ed i
specificamente costi di
conferito); (ii) le containerizzazione della
obbligazioni derivanti dal merce rientra nella
contratto di trasporto discrezionalità del
stipulato ricadranno mittente; (ii) nella polizza
prima face sullo di carico era stato
spedizioniere stesso il indicato quale
quale, poi, potrà rivalersi shipper/caricatore il
di qualunque pregiudizio mittente e non lo
nei confronti del proprio spedizioniere; (iii) lo
mandante. Questa scelta spedizioniere si era
di politica legislativa di spossessato degli originali
prevedere una figura delle polizze di carico, per
professionale che si pone cui non aveva più alcun
come diaframma tra titolo o potere sulle
l’interessato al carico ed merci. Dunque la
il vettore, genera in capo contemporanea presenza
allo spedizioniere un di questi elementi aveva
rischio dalle convinto i giudici del fatto
conseguenze che lo spedizioniere
potenzialmente avesse stipulato il
devastanti (anche perché contratto di locazione dei
di difficile, se non container con il vettore
impossibile, copertura non in nome proprio
assicurativa) nell’ipotesi bensì quale mandatario
in cui i container con rappresentanza del
rimangano giacenti al mittente. Peraltro, in
porto di destino e non
www.lextrasporti.com anno I - numero numero 3 – maggio 2013 5