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libertà di concorrenza e di libera circolazione delle sistema regolato di determinazione dei costi minimi di
imprese. Ciò sulla scorta delle seguenti motivazioni:“… Il esercizio, che vincola la libera contrattazione e la libertà
legislatore del 2005, (…omissis…), ha liberalizzato il di enucleazione di uno degli elementi essenziali del
sistema tariffario inerente i contratti di autotrasporto in contratto, sia pure nella logica funzionale della
forma scritta, mantenendo invece ferme alcune salvaguardia degli standard di sicurezza. La fissazione
restrizioni con riferimento ai contratti verbali che autoritativa di costi minimi di esercizio, in maniera
soggiacciono agli usi e consuetudini di settore individuati vincolante per la libertà negoziale delle parti, sottrae
avv.Andrea Tracci dall'Osservatorio. Successivamente, l'art. 83 bis infatti alla libera dinamica del mercato la
Studio Legale TDP introdotto in sede di conversione del D.L. n. 112 del 25 determinazione di un elemento fondamentale costitutivo
giugno 2008, in L. 133 del 2008, ha, in linea di del prezzo contrattuale.(…omissis…) I principi di
discontinuità con le disposizioni sopra richiamate,
proporzionalità, (art. 101 TFUE) e leale collaborazione
I COSTI MINIMI VANNO ALLA reintrodotto significativi vincoli alla nuova disciplina fra Stati membri e Unione Europea (art. 4, comma
CORTE DI GIUSTIZIA dell'autotrasporto, in particolare attribuendo 3, TUE) impongono poi che ogni misura adottata dai
all'Osservatorio il potere di stabilire i costi minimi di
pubblici poteri, e idonea ad incidere sul libero gioco
esercizio, sia pure con esclusivo riferimento ai contratti
concorrenziale, sia ipotizzabile solo ove si dimostri che la
I sui c.d. “costi minimi” meramente verbali, nell'ottica di incentivare la stessa è necessaria ed adeguata rispetto alla finalità di
l TAR Lazio, con l’ordinanza n. 2721/2013
stipulazione dì accordi scritti le cui modalità di
interesse pubblico perseguita, ove cioè tale finalità non
depositata il 15 marzo scorso, si è finalmente
contrattazione restavano libere, anche con riferimento
possa trovare realizzazione attraverso misure alternative
pronunciato
alla determinazione delle tariffe. Tuttavia, l'art. 83 bis è
dell’autotrasporto sospendendo il giudizio di
dell’Unione, tuttavia, si pone in maniera complessa il
merito sull’annullamento degli atti contestati e stato da ultimo modificato con il D.L. 103 del 2010, meno invasive. (…omissis…) Anche in seno al diritto
convertito con modificazioni in L. n. 127 del 2010, e,
tema del rapporto tra la concorrenza ed altri valori
disponendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di successivamente, con D.L. n, 138 del 2011, convertito con primari, parimenti meritevoli di tutela, alla stregua del
Giustizia dell’Unione Europea delle questioni L. n. 148 del 2011. Tali modifiche hanno eliminato la diritto alla salute, del lavoro e della coesione sociale. E,
sollevate, al fine di chiarire se le disposizioni sui distinzione tra contratti in forma scritta e contratti fra questi, può sicuramente annoverarsi il bene giuridico
predetti “costi minimi” siano, o meno, compatibili meramente verbali, consentendo all'Osservatorio di della sicurezza pubblica e, in particolare, della sicurezza
con la disciplina comunitaria in materia di incidere sulla determinazione delle tariffe di nel trasporto stradale. L’esigenza di salvaguardia della
autotrasporto anche dei primi in ragione della pretesa
concorrenza e di libera circolazione delle imprese, necessità di garantire il rispetto degli standard di sicurezza stradale è ben presente nel diritto dell’Unione.
nonché di diritto di stabilimento e di libera prestazione sicurezza …. [sicchè] L'attuale formulazione dell'art. 83 [tuttavia] …. il Tribunale dubita che il punto di
di servizi. Ricordiamo i fatti di causa. Alcune società prevede che "l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto bilanciamento tra interessi confliggenti raggiunto
ricorrenti hanno impugnato davanti a detto Tribunale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, dall’art. 83 bis del decreto legge n. 112 del 2008 sia
rispettoso del diritto dell’Unione. La risoluzione di questo
amministrativo alcuni provvedimenti adottati n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e
dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto e dal tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal dubbio interpretativo, …. è necessaria per poter definire il
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in attuazione Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del merito della controversi a …”. Con queste motivazioni,
della disposizione di cui all’art. 83 bis del d.l. n. 112 del gasolio per l'autotrazione determina mensilmente il pertanto, il Tribunale amministrativo rimanda alla
2008, convertito in legge n. 133 del 2008, e successive costo medio del carburante per chilometro di giustizia comunitaria la risoluzione della controversia. Sul
modifiche ed integrazioni, introducendo, in via percorrenza, con riferimento alla diverse tipologie di punto, però, due considerazioni si impongono. La prima
preliminare, questioni di incompatibilità della norma veicoli, e la relativa incidenza. 2. Lo stesso osservatorio, è che il TAR sembra aver voluto (intenzionalmente)
citata con la normativa europea e di legittimità con riferimento alle tipologie di veicoli determina (....) la contraddire l’ordinanza del Tribunale di Lucca che, come
costituzionale. Le ricorrenti sostengono la asserita quota espressa in percentuale, dei costi di esercizio si ricorderà, in data 11 febbraio aveva rimesso gli atti alla
illegittimità dell'art. 83-bis per violazione dei principi dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi Corte Costituzionale per la valutazione della possibile
comunitari in materia di concorrenza e di libera rappresentata dai costi del carburante". I commi 4 e 4bis violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione, ma
circolazione delle imprese; violazione degli articoli 49 e del medesimo art. 83 bis hanno poi previsto che "al fine espressamente escludendo ogni contrasto tra l’art. 83-
56 TFUE in materia di libertà di stabilimento e di libera di garantire la tutela della sicurezza stradale e la bis e la legislazione comunitaria, aderendo
all’orientamento dalla Corte di Giustizia dell’Unione
prestazione dei servizi, nonché dell'art. 96 TFUE; regolarità del mercato dell'autotrasporto di merci per
violazione dell'art. 4(3) TUE e dell'art. 101 TFUE, conto di terzi, nel contratto di trasporto, stipulato in Europea, secondo il quale, come noto: “… sono
evidenziando alcuni presunti profili di contrasto con le forma scritta, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 21 compatibili con le norme comunitarie in materia di
libertà di stabilimento e libertà di prestazione dei servizi,
norme europee sopra richiamate. In particolare, le novembre 2005, n. 286, l'importo a favore del vettore
ricorrenti vorrebbero ravvisare, nella scelta del deve essere tale da consentire almeno la copertura dei di libertà di concorrenza e di trasporti, provvedimenti
legislatore di equiparare tutti i contratti di trasporto, costi minimi di esercizio, che garantiscono, comunque, il legislativi e/o amministrativi, direttamente riferibili allo
siano essi scritti o verbali, un presunto contrasto con il rispetto dei parametri di sicurezza di sicurezza Stato membro, che, per ragioni di interesse generale,
disposto degli artt. 4 e 101 del TFEU. Ciò sulla base della normativamente previsti. Tali costi minimi sono introducono tariffe minime (e/o anche massime)”.
seguente considerazione “… la fissazione di prezzi minimi individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore Orientamento espresso con le decisioni riguardanti le
per determinati beni, infatti, è una misura conclusi tra organizzazioni associative di vettori tariffe minime degli avvocati italiani (cause C-94/04 e C-
senz'altro"idonea ad arrecare pregiudizio alle relazioni rappresentanti nella Consulta generale per 202/04) e, quanto all’autotrasporto per conto terzi, con
concorrenziali" (v., da ultimo, CGUE, sentenza l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e riferimento al precedente sistema delle c.d. “tariffe a
Commissione europea e. Italia in C-571/08, nonché organizzazioni associative dei committenti, e sono forcella” di cui alla legge 298/1974 (cause C-96/94 e
38/97 – sentenze Centro Servizi Spediporto c. Alibrandi,
Commissione c. Francia in C- I 97/08), impedendo agli sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta
operatori di trarre vantaggio da prezzi di costo inferiori generale e pubblicati con decreto del Ministero delle citata anche dallo stesso TAR). La seconda
per proporre prezzi più allettanti e, dunque, ostacolando Infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in considerazione è relativa all’obbligo che l’art. 4, 2°
l'ingresso sul mercato di nuovi operatori,analogamente, vigore. (...) Qualora gli accordi volontari previsti al comma, del Decreto Legislativo n. 286/2005, imponeva,
anche la fissazione di tariffe minime per i servizi comma 4 non siano stipulati entro il termine di nove anche in relazione ai contratti scritti, quale “garanzia di
costituisce una restrizione della concorrenza che lede il mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della rispetto degli standard di sicurezza affidata alla
diritto alla libera prestazione dei servizi stessi ed il diritto presente disposizione, l'Osservatorio sulle attività di previsione di nullità delle clausole implicanti modalità e
di stabilimento riconosciuto a tutti i cittadini europei, in autotrasporto di cui all'art. 6, comma 1, lettera ci), del condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle
quanto, pur applicandosi indistintamente, di fatto decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina norme sulla sicurezza della circolazione stradale” (per
impedisce o rende più difficile le attività di prestazione di i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. usare le stesse parole del TAR). Risulta, pertanto,
servizi o l'esercizio del diritto di stabilimento del Decorso il termine di cui al primo periodo, qualora entro evidente che lo stesso legislatore del 2005, nel riformare
prestatore che sia cittadino di un altro Stato membro…”. ulteriori trenta giorni l'Osservatorio non abbia l’autotrasporto, liberalizzandone i corrispettivi, aveva
Inoltre, sempre secondo le ricorrenti: “…La fissazione di provveduto ad adottare la determinazione dei costi imposto un limite al ribasso, al di sotto del quale non era
minimi tariffari, …, non garantirebbe un effettivo minimi si applicano ai contratti di trasporto stipulati in (e non è) legittimo scendere, pena la creazione di
miglioramento degli standards di sicurezza; obiettivo forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli condizioni di illegalità ed insicurezza sulle strade. Si è del
invece utilmente perseguibile soltanto mediante il ricorso fini della determinazione del corrispettivo e ferma resto già detto come occorra sgomberare, una volta per
a diverse misure vincolanti sulle modalità di restando la possibilità di deroga con gli accordi di cui al tutte, il campo da una ipocrisia di fondo relativa al tema
espletamento del servizio,che incidano sulle voci da cui comma 4". In attuazione del citato art. 83 bis della L. 133 della sicurezza: il motivo reale che giustifica (in diritto)
dipende la sicurezza e ne verifichino il rispetto. In del 2008 e s.m., in data 2 novembre 2011, l'Osservatorio l’introduzione (ed il mantenimento) dei costi minimi è di
particolare, la prevista possibilità, al comma 4, di deroga ha adottato una serie di tabelle che stabiliscono voci di natura prettamente economica: ovvero di tutela di un
ai costi minimi di sicurezza previsti, nel caso di contratti costo chilometrico ripartite per cinque classi di veicoli interesse di ordine pubblico. Un’ultima annotazione.
conformi ad accordi volontari conclusi tra le individuati a seconda della massa massima complessiva Che il TAR abbia avuto, nella fattispecie, una visione di
organizzazioni associative dei vettori e degli utenti, a pieno carico (anche detta "Prima determinazione"). campo abbastanza limitata, si desume, peraltro, anche
contrasterebbe con la logica della inderogabilità dei costi Tali tabelle recano l'approvazione dei costi di esercizio dal fatto che l’ordinanza in questione non tiene conto di
minimi per ragioni di garanzia della sicurezza … (… dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi ex commi un dato fondamentale, e cioè che già il Governo italiano,
omissis …), [Inoltre]la composizione dello stesso 1 e 2 dell'art. 83 bis e dei costi minimi di esercizio per mezzo del suo Ministero dei Trasporti, ha precisato
Osservatorio non garantirebbe l’imparzialità e dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi ex commi (con la Circolare n. 28603 del 19.12.2012), che la
l’autonomia dell’organismo rispetto alle associazioni 4 e 4 bis dell'art. 83 bis. L'Osservatorio ha, altresì, fissato normativa sui “costi minimi” deve ritenersi applicabile
sindacali delle categorie interessate...”. Il TAR, pur la formula mediante la quale i costi di esercizio e, solo alle imprese di trasporto attive sul territorio italiano
rigettando la richiesta “sospensiva”, che avrebbe di fatto dunque, le tariffe di autotrasporto, devono essere ed iscritte nell’apposito Albo nazionale degli
bloccato ogni azione giudiziaria, nelle camere di consiglio periodicamente adeguate. La richiamata determina, e le autotrasportatori, con esclusione, pertanto dei
dei giorni 25 ottobre 2012 e 13 febbraio 2013,ha aderito successive periodicamente adottate dall’Osservatorio trasportatori internazionali, o che operino in regime di
alla domanda proposta in tal senso dalle stessi ricorrenti, con le correlate tabelle, per l’individuazione dei costi cabotaggio. Sicché di presunta violazione comunitaria
disponendo ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul minimi di esercizio sono oggetto di impugnazione con il del diritto di concorrenza ed libera circolazione delle
funzionamento dell’Unione europea rinvio pregiudiziale presente gravame”. E conclude pertanto il TAR “La imprese, od in materia di libertà di stabilimento e di
innanzi alla Corte di giustizia, avente ad oggetto norma è assolutamente chiara nell’introduzione di un libera prestazione dei servizi, non avrebbe neppure
senso parlare.
l’interpretazione delle norme del Trattato in materia di
www.lextrasporti.com anno I - numero 3 – maggio 2013 7
imprese. Ciò sulla scorta delle seguenti motivazioni:“… Il esercizio, che vincola la libera contrattazione e la libertà
legislatore del 2005, (…omissis…), ha liberalizzato il di enucleazione di uno degli elementi essenziali del
sistema tariffario inerente i contratti di autotrasporto in contratto, sia pure nella logica funzionale della
forma scritta, mantenendo invece ferme alcune salvaguardia degli standard di sicurezza. La fissazione
restrizioni con riferimento ai contratti verbali che autoritativa di costi minimi di esercizio, in maniera
soggiacciono agli usi e consuetudini di settore individuati vincolante per la libertà negoziale delle parti, sottrae
avv.Andrea Tracci dall'Osservatorio. Successivamente, l'art. 83 bis infatti alla libera dinamica del mercato la
Studio Legale TDP introdotto in sede di conversione del D.L. n. 112 del 25 determinazione di un elemento fondamentale costitutivo
giugno 2008, in L. 133 del 2008, ha, in linea di del prezzo contrattuale.(…omissis…) I principi di
discontinuità con le disposizioni sopra richiamate,
proporzionalità, (art. 101 TFUE) e leale collaborazione
I COSTI MINIMI VANNO ALLA reintrodotto significativi vincoli alla nuova disciplina fra Stati membri e Unione Europea (art. 4, comma
CORTE DI GIUSTIZIA dell'autotrasporto, in particolare attribuendo 3, TUE) impongono poi che ogni misura adottata dai
all'Osservatorio il potere di stabilire i costi minimi di
pubblici poteri, e idonea ad incidere sul libero gioco
esercizio, sia pure con esclusivo riferimento ai contratti
concorrenziale, sia ipotizzabile solo ove si dimostri che la
I sui c.d. “costi minimi” meramente verbali, nell'ottica di incentivare la stessa è necessaria ed adeguata rispetto alla finalità di
l TAR Lazio, con l’ordinanza n. 2721/2013
stipulazione dì accordi scritti le cui modalità di
interesse pubblico perseguita, ove cioè tale finalità non
depositata il 15 marzo scorso, si è finalmente
contrattazione restavano libere, anche con riferimento
possa trovare realizzazione attraverso misure alternative
pronunciato
alla determinazione delle tariffe. Tuttavia, l'art. 83 bis è
dell’autotrasporto sospendendo il giudizio di
dell’Unione, tuttavia, si pone in maniera complessa il
merito sull’annullamento degli atti contestati e stato da ultimo modificato con il D.L. 103 del 2010, meno invasive. (…omissis…) Anche in seno al diritto
convertito con modificazioni in L. n. 127 del 2010, e,
tema del rapporto tra la concorrenza ed altri valori
disponendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di successivamente, con D.L. n, 138 del 2011, convertito con primari, parimenti meritevoli di tutela, alla stregua del
Giustizia dell’Unione Europea delle questioni L. n. 148 del 2011. Tali modifiche hanno eliminato la diritto alla salute, del lavoro e della coesione sociale. E,
sollevate, al fine di chiarire se le disposizioni sui distinzione tra contratti in forma scritta e contratti fra questi, può sicuramente annoverarsi il bene giuridico
predetti “costi minimi” siano, o meno, compatibili meramente verbali, consentendo all'Osservatorio di della sicurezza pubblica e, in particolare, della sicurezza
con la disciplina comunitaria in materia di incidere sulla determinazione delle tariffe di nel trasporto stradale. L’esigenza di salvaguardia della
autotrasporto anche dei primi in ragione della pretesa
concorrenza e di libera circolazione delle imprese, necessità di garantire il rispetto degli standard di sicurezza stradale è ben presente nel diritto dell’Unione.
nonché di diritto di stabilimento e di libera prestazione sicurezza …. [sicchè] L'attuale formulazione dell'art. 83 [tuttavia] …. il Tribunale dubita che il punto di
di servizi. Ricordiamo i fatti di causa. Alcune società prevede che "l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto bilanciamento tra interessi confliggenti raggiunto
ricorrenti hanno impugnato davanti a detto Tribunale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, dall’art. 83 bis del decreto legge n. 112 del 2008 sia
rispettoso del diritto dell’Unione. La risoluzione di questo
amministrativo alcuni provvedimenti adottati n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e
dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto e dal tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal dubbio interpretativo, …. è necessaria per poter definire il
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in attuazione Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del merito della controversi a …”. Con queste motivazioni,
della disposizione di cui all’art. 83 bis del d.l. n. 112 del gasolio per l'autotrazione determina mensilmente il pertanto, il Tribunale amministrativo rimanda alla
2008, convertito in legge n. 133 del 2008, e successive costo medio del carburante per chilometro di giustizia comunitaria la risoluzione della controversia. Sul
modifiche ed integrazioni, introducendo, in via percorrenza, con riferimento alla diverse tipologie di punto, però, due considerazioni si impongono. La prima
preliminare, questioni di incompatibilità della norma veicoli, e la relativa incidenza. 2. Lo stesso osservatorio, è che il TAR sembra aver voluto (intenzionalmente)
citata con la normativa europea e di legittimità con riferimento alle tipologie di veicoli determina (....) la contraddire l’ordinanza del Tribunale di Lucca che, come
costituzionale. Le ricorrenti sostengono la asserita quota espressa in percentuale, dei costi di esercizio si ricorderà, in data 11 febbraio aveva rimesso gli atti alla
illegittimità dell'art. 83-bis per violazione dei principi dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi Corte Costituzionale per la valutazione della possibile
comunitari in materia di concorrenza e di libera rappresentata dai costi del carburante". I commi 4 e 4bis violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione, ma
circolazione delle imprese; violazione degli articoli 49 e del medesimo art. 83 bis hanno poi previsto che "al fine espressamente escludendo ogni contrasto tra l’art. 83-
56 TFUE in materia di libertà di stabilimento e di libera di garantire la tutela della sicurezza stradale e la bis e la legislazione comunitaria, aderendo
all’orientamento dalla Corte di Giustizia dell’Unione
prestazione dei servizi, nonché dell'art. 96 TFUE; regolarità del mercato dell'autotrasporto di merci per
violazione dell'art. 4(3) TUE e dell'art. 101 TFUE, conto di terzi, nel contratto di trasporto, stipulato in Europea, secondo il quale, come noto: “… sono
evidenziando alcuni presunti profili di contrasto con le forma scritta, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 21 compatibili con le norme comunitarie in materia di
libertà di stabilimento e libertà di prestazione dei servizi,
norme europee sopra richiamate. In particolare, le novembre 2005, n. 286, l'importo a favore del vettore
ricorrenti vorrebbero ravvisare, nella scelta del deve essere tale da consentire almeno la copertura dei di libertà di concorrenza e di trasporti, provvedimenti
legislatore di equiparare tutti i contratti di trasporto, costi minimi di esercizio, che garantiscono, comunque, il legislativi e/o amministrativi, direttamente riferibili allo
siano essi scritti o verbali, un presunto contrasto con il rispetto dei parametri di sicurezza di sicurezza Stato membro, che, per ragioni di interesse generale,
disposto degli artt. 4 e 101 del TFEU. Ciò sulla base della normativamente previsti. Tali costi minimi sono introducono tariffe minime (e/o anche massime)”.
seguente considerazione “… la fissazione di prezzi minimi individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore Orientamento espresso con le decisioni riguardanti le
per determinati beni, infatti, è una misura conclusi tra organizzazioni associative di vettori tariffe minime degli avvocati italiani (cause C-94/04 e C-
senz'altro"idonea ad arrecare pregiudizio alle relazioni rappresentanti nella Consulta generale per 202/04) e, quanto all’autotrasporto per conto terzi, con
concorrenziali" (v., da ultimo, CGUE, sentenza l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e riferimento al precedente sistema delle c.d. “tariffe a
Commissione europea e. Italia in C-571/08, nonché organizzazioni associative dei committenti, e sono forcella” di cui alla legge 298/1974 (cause C-96/94 e
38/97 – sentenze Centro Servizi Spediporto c. Alibrandi,
Commissione c. Francia in C- I 97/08), impedendo agli sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta
operatori di trarre vantaggio da prezzi di costo inferiori generale e pubblicati con decreto del Ministero delle citata anche dallo stesso TAR). La seconda
per proporre prezzi più allettanti e, dunque, ostacolando Infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in considerazione è relativa all’obbligo che l’art. 4, 2°
l'ingresso sul mercato di nuovi operatori,analogamente, vigore. (...) Qualora gli accordi volontari previsti al comma, del Decreto Legislativo n. 286/2005, imponeva,
anche la fissazione di tariffe minime per i servizi comma 4 non siano stipulati entro il termine di nove anche in relazione ai contratti scritti, quale “garanzia di
costituisce una restrizione della concorrenza che lede il mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della rispetto degli standard di sicurezza affidata alla
diritto alla libera prestazione dei servizi stessi ed il diritto presente disposizione, l'Osservatorio sulle attività di previsione di nullità delle clausole implicanti modalità e
di stabilimento riconosciuto a tutti i cittadini europei, in autotrasporto di cui all'art. 6, comma 1, lettera ci), del condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle
quanto, pur applicandosi indistintamente, di fatto decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina norme sulla sicurezza della circolazione stradale” (per
impedisce o rende più difficile le attività di prestazione di i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. usare le stesse parole del TAR). Risulta, pertanto,
servizi o l'esercizio del diritto di stabilimento del Decorso il termine di cui al primo periodo, qualora entro evidente che lo stesso legislatore del 2005, nel riformare
prestatore che sia cittadino di un altro Stato membro…”. ulteriori trenta giorni l'Osservatorio non abbia l’autotrasporto, liberalizzandone i corrispettivi, aveva
Inoltre, sempre secondo le ricorrenti: “…La fissazione di provveduto ad adottare la determinazione dei costi imposto un limite al ribasso, al di sotto del quale non era
minimi tariffari, …, non garantirebbe un effettivo minimi si applicano ai contratti di trasporto stipulati in (e non è) legittimo scendere, pena la creazione di
miglioramento degli standards di sicurezza; obiettivo forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli condizioni di illegalità ed insicurezza sulle strade. Si è del
invece utilmente perseguibile soltanto mediante il ricorso fini della determinazione del corrispettivo e ferma resto già detto come occorra sgomberare, una volta per
a diverse misure vincolanti sulle modalità di restando la possibilità di deroga con gli accordi di cui al tutte, il campo da una ipocrisia di fondo relativa al tema
espletamento del servizio,che incidano sulle voci da cui comma 4". In attuazione del citato art. 83 bis della L. 133 della sicurezza: il motivo reale che giustifica (in diritto)
dipende la sicurezza e ne verifichino il rispetto. In del 2008 e s.m., in data 2 novembre 2011, l'Osservatorio l’introduzione (ed il mantenimento) dei costi minimi è di
particolare, la prevista possibilità, al comma 4, di deroga ha adottato una serie di tabelle che stabiliscono voci di natura prettamente economica: ovvero di tutela di un
ai costi minimi di sicurezza previsti, nel caso di contratti costo chilometrico ripartite per cinque classi di veicoli interesse di ordine pubblico. Un’ultima annotazione.
conformi ad accordi volontari conclusi tra le individuati a seconda della massa massima complessiva Che il TAR abbia avuto, nella fattispecie, una visione di
organizzazioni associative dei vettori e degli utenti, a pieno carico (anche detta "Prima determinazione"). campo abbastanza limitata, si desume, peraltro, anche
contrasterebbe con la logica della inderogabilità dei costi Tali tabelle recano l'approvazione dei costi di esercizio dal fatto che l’ordinanza in questione non tiene conto di
minimi per ragioni di garanzia della sicurezza … (… dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi ex commi un dato fondamentale, e cioè che già il Governo italiano,
omissis …), [Inoltre]la composizione dello stesso 1 e 2 dell'art. 83 bis e dei costi minimi di esercizio per mezzo del suo Ministero dei Trasporti, ha precisato
Osservatorio non garantirebbe l’imparzialità e dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi ex commi (con la Circolare n. 28603 del 19.12.2012), che la
l’autonomia dell’organismo rispetto alle associazioni 4 e 4 bis dell'art. 83 bis. L'Osservatorio ha, altresì, fissato normativa sui “costi minimi” deve ritenersi applicabile
sindacali delle categorie interessate...”. Il TAR, pur la formula mediante la quale i costi di esercizio e, solo alle imprese di trasporto attive sul territorio italiano
rigettando la richiesta “sospensiva”, che avrebbe di fatto dunque, le tariffe di autotrasporto, devono essere ed iscritte nell’apposito Albo nazionale degli
bloccato ogni azione giudiziaria, nelle camere di consiglio periodicamente adeguate. La richiamata determina, e le autotrasportatori, con esclusione, pertanto dei
dei giorni 25 ottobre 2012 e 13 febbraio 2013,ha aderito successive periodicamente adottate dall’Osservatorio trasportatori internazionali, o che operino in regime di
alla domanda proposta in tal senso dalle stessi ricorrenti, con le correlate tabelle, per l’individuazione dei costi cabotaggio. Sicché di presunta violazione comunitaria
disponendo ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul minimi di esercizio sono oggetto di impugnazione con il del diritto di concorrenza ed libera circolazione delle
funzionamento dell’Unione europea rinvio pregiudiziale presente gravame”. E conclude pertanto il TAR “La imprese, od in materia di libertà di stabilimento e di
innanzi alla Corte di giustizia, avente ad oggetto norma è assolutamente chiara nell’introduzione di un libera prestazione dei servizi, non avrebbe neppure
senso parlare.
l’interpretazione delle norme del Trattato in materia di
www.lextrasporti.com anno I - numero 3 – maggio 2013 7