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sul Funzionamento dell’Unione Europea (già art. concorrenziale, per l’evidente ragione che l’esito
81 del Trattato CE).All’esito dell’istruttoria, dell’attività di concerto, sin qui considerata, non
l’AGCM ha in sostanza ravvisato nei s’impone per tale all’utenza, ma definisce
comportamenti in questione l’esistenza di soltanto una proposta che l’associazione di
un’intesa restrittiva volta ad alterare il mercato categoria presenterà in contraddittorio all’altra
dei servizi di agenzia marittima attraverso associazione, che, reciprocamente avrà ricevuto
avv. Chiara Raggi l’incremento concertato dei corrispettivi dai propri iscritti un mandato, più o meno
Studio Legale Mordiglia agenziali. Ed ha quindi comminato alle dettagliato, di richieste e concessioni: senza che
associazioni degli spedizionieri e degli agenti sia possibile affermare a priori, in quale misura
marittimi del porto di Genova sanzioni per circa 4 l’una o l’altra posizione finirà per prevalere».Tale
Tariffe portuali: il milioni di Euro. L’attività di concertazione, pratica interassociativa non comporta, pertanto,
alcuna alterazione del processo concorrenziale
secondo l’AGCM riguardava non solo la politica di
prezzo nei servizi di agenzia marittima sui diritti dal momento che non si risolve nella concertazione
Tar smentisce fissi come sopra precisato, ma anche “lo sconto di di tariffe imposte all’utenza ma di proposte negoziali che
ad
di
formula
altra
categoria
un’associazione
fidelizzazione” pari a 4 € a polizza che veniva
l’Antitrust riconosciuto da ciascun agente allo spedizioniere. associazione di categoria e che, all’esito delle trattative,
un
in
interassociativo.
sfocia
accordo
In
In particolare, secondo l’Antitrust, era stata
conclusione,secondo il Giudice amministrativo nessuna
c della concorrenza, in violazione dell’art. 101 del almeno nei termini prospettati nel provvedimento
attuata «un’intesa unica e complessa» restrittiva
intesa restrittiva della concorrenza si è realizzata,
on la sentenza n. 362/2013 depositata il 15
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
impugnato. Il Tar ha infine censurato il provvedimento
gennaio scorso il Tar Lazio ha annullato il
Tale intesa, secondo L’AGCM, era costituita da un
sanzionatorio dell’Antitrust anche con riguardo alla
provvedimento dell’Autorità Garante della
profilo orizzontale e da un profilo verticale. Il
Concorrenza e del Mercato che , il 22 febbraio
rilevante contiene tutti quei prodotti e/o servizi che
2012, aveva ravvisato un’intesa restrittiva della primo aveva per oggetto «la fissazione, da parte nozione di mercato rilevante. In generale, un mercato
sono considerati intercambiabili o sostituibili in base alle
dei principali agenti marittimi, degli aumenti di
concorrenza posta in essere tra gli agenti prezzo dei servizi agenziali legati all’emissione caratteristiche del prodotto, dei prezzi e dell'uso
marittimi del porto di Genova, tra la loro delle polizze di carico e dei buoni di consegna (sia progettato. Il mercato geografico rilevante identifica
Associazione di categoria (Assagenti) e quella cartacei che telematici), nonché in merito l’ambito territoriale in cui le imprese interessate sono
degli spedizionieri (Spediporto). Ripercorriamo all’entità ed alle modalità di corresponsione dello attive nella domanda e nell'offerta dei prodotti o dei
brevemente il caso. Nel 2004, le due associazioni sconto di fidelizzazione, attraverso numerose servizi, ed in cui le condizioni della concorrenza sono
sufficientemente omogenee e che possono essere
di categoria (Assagenti e Spediporto),avevano riunioni tenutesi in seno alla Commissione distinti da zone limitrofe, perché le condizioni
sottoscritto un accordo volto alla determinazione Portuale di Assagenti». Il secondo profilo, «che concorrenziali sono sensibilmente differenti in quelle
dei corrispettivi agenziali ovvero ai c.d. “diritti rappresenta anche l’attuazione del profilo zone. Pertanto, se per mercato rilevante deve intendersi
fissi” che si applicano ad ogni singola polizza di orizzontale ed è inscindibile rispetto adesso – ha quella zona circoscritta da un punto di vista geografico
carico o buono di consegna redatto dall’agente avuto ad oggetto il trasferimento dei suddetti dove, dato un prodotto o una gamma di prodotti
marittimo. L’agente marittimo stipula, come aumenti al cliente finale (il caricatore della considerati tra loro sostituibili, le imprese che forniscono
noto,i contratti di trasporto con lo spedizioniere merce), attraverso la stipula da parte delle quel prodotto si pongono tra loro in rapporto di
concorrenza, non pare dubbio, secondo i giudici del TAR
e, in base a questo, compie tutte le operazioni Associazioni di categoria degli Agenti e degli che, anche a voler riconoscere che un’illecita intesa
strumentali alla esecuzione del trasporto stesso. Spedizionieri degli accordi interassociativi del restrittiva sia stata raggiunta, questa non si riferisse ad
In particolare, l’agente marittimo emette i titoli 2004 e del 2007, nei quali sono stati traslati gli un “mercato rilevante”. E, infatti, un’ipotetica intesa per
necessari a documentare i trasporti e, dunque, esiti della concertazione tra agenzie marittime». la piazza di Genova sulle sole commissioni di agenzia per
emette la polizza di carico ovvero il documento Pertanto, secondo l’Antitrust, l’oggetto della il rilascio dei documenti del trasporto concerne, a ben
che viene emesso per la merce in esportazione ed concertazione avvenuta a livello orizzontale, era vedere, un profilo“circoscritto” ed “economicamente
il delivery order o buono di consegna della merce stato recepito, a livello verticale, negli accordi marginale” che trova i suoi aspetti concorrenziali – cioè
che viene emesso per la merce in importazione interassociativi firmati dalle Associazioni quelli che realmente influenzano il mercato ed il regime
previo rilascio dell’originale della polizza di carico Assagenti e Spediporto, accordi che costituivano di concorrenza – in elementi diversi dalla concertazione
dei diritti fissi di polizza, quali la pattuizione dei noli, la
e girata e consente il ritiro della stessa al porto di al tempo stesso l’attuazione del profilo destinazione delle linee di navigazione la qualità delle
arrivo. Orbene, per l’emissione di tali documenti orizzontale dell’intesa e lo strumento di operazioni di carico e scarico, il rispetto dei tempi di
da parte dell’agente marittimo, le associazioni di realizzazione del profilo verticale della stessa, consegna e così via. Gli agenti agiscono in sostanza sul
categoria del porto di Genova avevano previsto ovvero il trasferimento degli aumenti di prezzo mercato come mono-mandatari di una compagnia di
che le compensi da pagarsi a favore dell’agente concordati tra gli agenti marittimi ai clienti degli navigazione con la quale sono spesso verticalmente
(“diritti fissi”) fossero, fino al 2006, pari a 27 €, a spedizionieri. Il Tar ha però censurato la integrati ed anche gli agenti indipendenti di regola non
33 € nel 2007 per giungere infine a 40 € nel 2008. costruzione dell’Autorità Garante e ha annullato il hanno rapporti con linee tra loro concorrenti. Ciò
comporta che gli agenti si identificano con la linea e che
Anche per i buoni di consegna erano stati provvedimento impugnato e le sanzioni irrogate alla concorrenza tra agenti corrisponde una concorrenza
determinati diritti fissi che, inizialmente, erano negando l’esistenza di un’intesa interassociativa, ma al livello dei mandanti ovvero degli armatori in
stati previsti di 22 € e poi erano stati portati a sia nei suoi profili orizzontali che in quelli relazione all’offerta complessiva del trasporto. Infine,
importi equivalenti a quelli richiesti per le polizze. verticali. Il Tar ha innanzitutto ritenuto che secondo il TAR, l’Antitrust non ha spiegato né
In complesso, come si desume dal provvedimento l’attività svolta dagli agenti marittimi in seno documentato nel corso del procedimento in quale modo
del Tar, i diritti fissi di polizza nel periodo 2004- all’associazione di categoria non poteva essere le tariffe stabilite nel porto di Genova possano aver
influenzato le transazioni in altri porti nazionali (come
2010 hanno rappresentato circa l’11% del qualificata come fase “orizzontale” di un’intesa Trieste La Spezia, Livorno e Venezia). Di fatto, le tariffe
fatturato dalle agenzie marittime coinvolte nel tariffaria sui diritti fissi. Si trattava infatti di una stabilite nel porto di Genova non hanno trovato diretta
procedimento avviato dall’Autorità Garante della nomale attività preparatoria dell’accordo applicazione in altri porti italiani e ciò non solo per
Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel dicembre interassociativo che Assagenti intendeva volontà delle associazioni di categoria ma anche per
2009. Il Garante, muovendo dalla domanda di raggiungere con Spediporto. Attività ragioni oggettive legate all’ampiezza dei traffici e alle
trattamento favorevole ex art. 15 comma 2 bis preparatoria, dunque, di per sé lecita. E’ infatti categorie merceologiche dei prodotti movimentati. Dopo
della l. 287/1990 presentata da Maersk Italia, perfettamente normale, chiarisce il Collegio, che un lungo e travagliato procedimento amministrativo
agente marittimo “pentito” appartenente ciascuna associazione di categoria, in vista di un durato quasi tre anni, il TAR ha dunque consacrato la
legittimità della prassi dei diritti fissi e dei compensi
all’omonimo gruppo danese - grazie alla accordo interassociativo, riceva precise applicata dagli agenti marittimi e dagli spedizionieri del
documentazione da questa presentata con la indicazioni dai propri iscritti e che tali risultati porto di Genova con una decisione che, ribaltando le
domanda di ammissione al beneficio di clemenza vengano poi esposti attraverso incontri e riunioni conclusioni dell’Antitrust ed annullando le sanzioni
- ha potuto avviare,nel maggio del 2010, una in seno alle medesime associazioni. Si legge nella imposte per comportamenti supposti anticoncorrenziali,
complessa istruttoria volta - appunto - sentenza del TAR che «è evidente che non si può ha finito per smentire la stessa autorità garante della
all’accertamento di una supposta intesa parlare qui d’intesa, o di pratica concordata, concorrenza. L’Antitrust ha comunque impugnato la
decisione del TAR davanti al Consiglio di Stato cui
anticoncorrenziale di concertazione tra agenti perché non si realizza così alcuna alterazione spetterà, dunque, la decisione definitiva.
marittimi italiani rilevante ex art. 101 del Trattato


www.lextrasporti.com anno I - numero 3 – maggio 2013 4
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