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Management Gmbh fu indotta a presentare alla la gestione del servizio per il quale è stata
Schienen-Control KommissionWien – l’organo concessa la capacità. Nella stessa pronuncia è
giurisdizionale austriaco competente a risolvere le stato poi richiamato il regolamento n. 1371/2007,
controversie relative ai mercati ferroviari - una che si occupa di tutelare, nel quadro della politica
precisa richiesta di chiarimenti. Tale commissione, comune dei trasporti, i diritti dei passeggeri in
avv.Margherita Pace ritenendo che l’esito della controversia di cui era quanto utenti del trasporto ferroviario, nonché di
Studio Legale TDP investita dipendesse esclusivamente migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi, al fine
di implementare la relativa quota di mercato della
dall’interpretazione del diritto dell’Unione, decise
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla rotaia rispetto alle modalità concorrenti. Tutto ciò
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:1) Se
con l’obiettivo di conseguire un livello elevato di
l’articolo 8, paragrafo 2, in combinato disposto con protezione del consumatori del settore, in quanto
I diritti dei l’allegato II, parte II, del regolamento parte debole del contratto di trasporto. Tra i
numerosi diritti degli utenti, il regolamento
n. 1371/2007, debba essere interpretato nel senso
che l’informazione relativa alle principali 1371/2007 menziona come necessaria quella
passeggeri nel coincidenze deve comprendere, oltre agli orari di accessibilità alle informazioni sul servizio prima e
durante il viaggio, dunque anche dopo la partenza
partenza previsti nell’orario ferroviario, anche la
comunicazione di ritardi o soppressioni dei treni in del convoglio. Infatti la normativa stabilisce che,
trasporto coincidenza; 2) In caso di soluzione affermativa se ove possibile, le imprese ferroviarie e i venditori di
biglietti forniscano informazioni sul traffico della
l’articolo 5, in combinato disposto con l’allegato II
ferroviario della direttiva n.2001/14, alla luce dell’articolo 8, rete ferroviaria in anticipo o comunque il prima
paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato
possibile. In tal senso le imprese ferroviarie
II, parte II, del regolamento n. 1371/2007, debba dovrebbero, quindi, cooperare per agevolare il
I dell’infrastruttura è tenuto a mettere a da un operatore all’altro, anche con l’emissione di
passaggio dei passeggeri del trasporto ferroviario
essere interpretato nel senso che il gestore

n merito al tema del trasporto ferroviario, ed
disposizione delle imprese ferroviarie, in modo
biglietti globali. Secondo il regolamento in esame,
in particolare a quello specifico della tutela dei
la disponibilità di informazioni e di biglietti per i
non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi ai
passeggeri che scelgono di usufruirne, in data
26 novembre 2012 la Corte di Giustizia Europea ha
treni costituiscano le principali coincidenze ai sensi
essere agevolata adeguando i sistemi telematici in
emesso una importante sentenza che da una parte treni di altre imprese ferroviarie, laddove detti passeggeri del trasporto ferroviario dovrebbe
dell’allegato II, parte II, del regolamento
conformità di una specifica comune. In particolare
sembra rendere pienamente i profondi mutamenti n. 1371/2007.La Corte Europea, dunque, veniva l’articolo 8, paragrafo 2 enuncia quanto segue: ‘Le
che stanno attraversando questo settore, e investita sia della questione riguardante la imprese ferroviarie forniscono al passeggero nel
dall’altra palesa un’attenzione crescente da parte necessità di fornire costantemente informazioni ai corso del viaggio almeno le informazioni di cui
delle istituzioni comunitarie nei confronti di questo passeggeri dei singoli treni in relazione al traffico all’allegato II, parte II’. In sostanza si richiede di
ambito.T ale sentenza, resa nella causa C-136/11, ferroviario, sia della questione relativa ai rapporti comunicare, in caso di ritardo all’arrivo o alla
va a regolare in maniera esplicita il concetto stesso tra il gestore dell’infrastruttura e i vettori e alla partenza, la situazione dell’orario previsto di
di trasporto ferroviario di persone. Essa, infatti, libera circolazione delle informazioni fra loro. La partenza e di arrivo non appena tale informazione
stabilisce per la prima volta e in modo Corte, con la pronuncia in oggetto, al fine di poter sia disponibile. Da questa analisi, nel presupposto
inequivocabile che le compagnie di trasporto sono rispondere in maniera adeguata ad un che per l’interpretazione di norme di diritto
obbligate a fornire ai passeggeri informazioni sui interrogativo così formulato, ha provveduto ad dell’Unione si debba tener conto non soltanto
ritardi nelle coincidenze anche se i treni interessati analizzare la normativa UE coinvolta nel caso, della lettera, ma anche del loro contesto e degli
al completamento del tragitto appartengono a indagandone sia i contenuti, sia gli obiettivi scopi perseguiti (v., in particolare, sentenze del 26
imprese ferroviarie differenti. Inoltre tali specifici. In particolare è stata richiamata la giugno 1990, Velker International Oil Company,
informazioni dovranno essere fornite in tempo direttiva 2001/14, la quale ha come scopo principe C-185/89, Racc. pag. I-2561, punto 17, e del 19
reale dal gestore dell’infrastruttura ai vettori - ‘una maggiore integrazione del settore ferroviario luglio 2012, A, C-33/11, non ancora pubblicata
dunque anche dopo la partenza del mezzo – che della Comunità’ poiché ‘elemento essenziale del nella Raccolta, punto 27) la Corte Europea
non potranno più limitarsi a riportarle completamento del mercato interno e nell’ottica di conclude affermando che: ‘1) Il combinato
esclusivamente sugli appositi pannelli indicatori una mobilità sostenibile’. Tale normativa, all’art. 5, disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’allegato
presenti nelle stazioni, ma dovranno anche dispone che le imprese ferroviarie abbiano diritto, II, parte II, del regolamento (CE) n. 1371/2007 del
preoccuparsi di informare direttamente i su base non discriminatoria, al pacchetto minimo Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
passeggeri già presenti sul convoglio in di accesso, nonché all’accesso ai servizi sulla linea. 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei
movimento. Il caso specifico che ha condotto a Inoltre, l’allegato II di tale direttiva, intitolato passeggeri nel trasporto ferroviario, dev’essere
questa importante pronuncia si è verificato in «Servizi che devono fornirsi alle imprese interpretato nel senso che le informazioni relative
Austria tra il settembre e l’ottobre del 2010. In ferroviarie», specifica che il pacchetto minimo di alle principali coincidenze devono comprendere,
questa occasione l’impresa ferroviaria Westhbahn accesso comprende, fra l’altro, il trattamento delle oltre agli orari di partenza previsti nell’orario
Management Gmbh, che fornisce il suo servizio richieste di capacità di infrastruttura, il controllo ferroviario, anche i ritardi o le soppressioni di tali
sulla tratta Vienna Strasburgo, chiedeva alla OBB- dei treni, la segnalazione, regolazione e coincidenze, indipendentemente dall’impresa
Infastruktur AG, gestore dell’infrastruttura smistamento, nonché la comunicazione di ferroviaria che fornisce le informazioni medesime.
ferroviaria, la facoltà di conoscere in tempo reale i informazioni sulla circolazione dei treni e tutte le 2) Il combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo
dati relativi ai treni delle altre imprese, al fine di altre informazioni necessarie per la realizzazione o 2, e dell’allegato II, parte II, del regolamento
poter informare costantemente i propri passeggeri n. 1371/2007, nonché il combinato disposto
e di garantire l’accessibilità alle relative dell’articolo 5 e dell’allegato II della direttiva
coincidenze. La OBB-Infrastrukture, tuttavia, 2001/14/CE del Parlamento europeo e del
respingeva l’accesso a questo tipo di informazioni, Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla
affermando che il gestore non avrebbe potuto ripartizione della capacità di infrastruttura
fornire al vettore ferroviario i dati relativi ad altre ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo
imprese. Ritenendo, dunque, che un tale compito dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata
non spettasse al gestore ferroviario, la OBB- dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
Infrastrukture invitava la Westhbahn Management e del Consiglio, del 29 aprile 2004, devono essere
Gmbh a perfezionare in maniera autonoma questo interpretati nel senso che il gestore
tipo di collaborazione con le altre imprese di dell’infrastruttura è tenuto a fornire alle imprese
trasporto, al fine di scambiarsi vicendevolmente i ferroviarie, in modo non discriminatorio, i dati in
predetti dati. Tuttavia, nessun accordo del genere tempo reale relativi ai treni di altre imprese
venne concluso con la Westbahn Management e le ferroviarie, laddove detti treni costituiscano le
altre imprese ferroviarie, di fatto, si rifiutarono di principali coincidenze ai sensi dell’allegato II, parte
collaborare in tal senso. Pertanto, la Westbahn II, del regolamento n. 1371/2007’.


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