Page 2 - 201301 Lextrasporti
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concorrenziali: tutto ciò, merita segnalare, in vista 2008, n.133, sono apportate le seguenti modifiche:
di un aumento di efficienza di un settore che risulta a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in
fondamentale per la competitività del sistema fine, le seguenti parole: "… sono sottoposti al
produttivo nel suo complesso. … Al contrario, parere preventivo della predetta Consulta generale
l’applicazione di quanto stabilito dal citato art. 83- e pubblicati con decreto del Ministro delle
avv. Andrea Tracci bis a mezzo delle determinazioni dell’Osservatorio infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro
Studio Legale TDP – un organo della Consulta la cui composizione entrata in vigore").Ma non lo ha fatto perché quel
risulta caratterizzata dall’ampia presenza di riferimento contenuto nella stessa legge
“all’abrogazione delle restrizioni nell’imposizione
rappresentanti di associazioni di categoria –
Costi Minimi: comporta un regime amministrato dei prezzi dei prezzi minimi” non ha nulla a che vedere con i
costi minimi. Infatti, un conto è la formazione (e la
estremamente pervasivo, addirittura con interventi
operanti su base mensile per la fissazione di fissazione) di un prezzo, altra la determinazione di
determinate voci di costo. … Alla luce di quanto sin un costo al di sotto del quale è ritenuto illecito
Ora deciderà la qui considerato, l’Autorità rileva come gli atti del andare. Riferisce testualmente la nota: “…
presente parere siano basati su una normativa che
L’espressione usata (‘prezzo’), il cui significato è
risulta in contrasto con i principi fondamentali univoco, induce a ritenere che la legge 148/2001
Consulta della disciplina comunitaria e, in quanto tale, è non incida in alcun modo sull’art. 83-bis, che invece
disapplicabile”.Queste, dunque, le conclusioni
detta il criterio in base al quale, nel contratto di
dell’Autorità: “Pertanto, l’Autorità invita le trasporto, il corrispettivo a favore del vettore deve
ominciamo dal riassunto dell’ultima amministrazioni destinatarie del presente parere, essere tale da consentire almeno la copertura dei
C sulle quali grava l’obbligo di disapplicazione, a costi minimi di esercizio … Esula infatti dal concetto
puntata. Come si ricorderà, l’Autorità
porre in essere le misure ritenute più opportune e
di “costo minimo” qualsiasi riferimento ad un
Garante della Concorrenza e del Mercato,
con il Parere n. 0022066 del 5.03.2012 (“relativo adeguate a ripristinare corrette dinamiche margine di profitto (concetto invece estrinseco nel
termine “prezzo”), né d’altra parte la norma fa
concorrenziali rispetto alle attività di autotrasporto
alle determinazioni dell’Osservatorio sulle attività di merci per conto terzi, a partire dalla revoca delle riferimento a criteri di determinazione, anche
di autotrasporto adottate in data 2 novembre e 14 determinazioni e del decreto dirigenziale sopra indiretti, di tale margine … L’art. 83-bis, infatti non
dicembre 2011 e al decreto dirigenziale n. prot. citati”.Quindi, l’Antitrust aveva formalmente parla di prezzi o tariffe, ma assai più correttamente
234 del 22 novembre 2011 adottato dalla chiesto al Ministero di revocare le determinazioni di costi, quale limite minimo al di sotto del quale il
Direzione Generale per il Trasporto Stradale e assunte dall’Osservatorio. Ma, in realtà, il corrispettivo non può scendere, senza con ciò
l’Intermodalità presso il Ministero delle Ministero non aveva fatto altro che adempiere ad compromettere la copertura di spese di esercizio
Infrastrutture e dei Trasporti”), esprimeva le una disposizione di legge, e precisamente quella vitali per l’esistenza stessa dell’impresa, con la
proprie (negative) valutazioni in ordine secondo la quale: “l'Osservatorio sulle attività di conseguenza che ne sarebbero compromessi i livelli
all’impianto normativo dei c.d. “costi minimi” di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera di sicurezza, perché le imprese, per coprire tali
cui all’art. 83-bis della legge 133/2008 e successive g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. spese, potrebbero essere indotte a non rispettare
modificazioni, ritenendolo lesivo del generale 284, determina i costi minimi”.E la difesa del la normativa sui tempi di guida e di riposo e le
principio della libera concorrenza. La critica Ministero, affidata alla nota prot. 0011466 del norme sull’efficienza dei veicoli …”. Altro discorso,
dell’Antitrust si incentrava, in particolare, sulle 21.03.2012 del capo di gabinetto del Ministero prosegue il Ministero, è l’eventualità che il
modalità con cui l’organismo deputato alla dello Sviluppo Economico nonché del Ministero mercato tenda spontaneamente ad uniformarsi ai
determinazione dei predetti costi minimi (ovvero delle Infrastrutture e dei trasporti, Cons. Mario valori dei costi minimi definiti dall’Osservatorio,
l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto Torsello, come noto, non è tardata. Torsello replica ma tale ipotesi non può costituire un argomento a
incardinato in seno alla Consulta Generale per all’Antitrust argomentando come l’intervento dei sostegno dell’illegittimità delle determinazioni
l’autotrasporto e la logistica, massimo organo pubblici poteri nel settore serva a “correggere le dell’Osservatorio e dello stesso art. 83 bis su cui le
consulenziale del Ministero dei Trasporti in anomalie del mercato” e non sia certo “in funzione prime sono fondate. E conclude, infine, Torsello,
materia), aveva operato, finendo – a detta dell’interesse di una determinata categoria che “… siccome il confronto con la committenza si
dell’AGCM – con l’aver, di fatto, fissato prezzi o economica”.Il Ministero ricorda come il settore è fin troppo inasprito … sono stati avviati
tariffe per i servizi di autotrasporto, in contrasto, dell’autotrasporto in realtà già sconti “… grave approfondimenti tecnici con tutti i soggetti
tra l’altro, con l’art. 3 della legge 148/2011.Così si carenze strutturali dal lato dell’offerta, interessati, finalizzati a verificare la possibilità di
esprimeva l’Antitrust al riguardo: “Presa polverizzata e sovradimensionata, che di per sé una semplificazione della norma sopra citata, che
conoscenza di tali atti, l’Autorità intende dunque rende problematica la competitività e la forza ne renda più agevole l’applicazione”.Quindi: piena
esercitare i propri poteri ai sensi del predetto art. contrattuale delle imprese di fronte alla legittimità dei costi minimi, semmai saranno da
21-bis della legge n. 287/1990. Al riguardo si committenza, e quindi la loro stessa possibilità di ridefinire le modalità di elaborazione dei dati da
considera come le determinazioni dell’Osservatorio sopravvivere nel mercato …”, e che dunque si parte dell’Osservatorio. Questa la posizione del
e il decreto dirigenziale del Ministero sopra citati tratta di un caso in cui “… l’intervento dei pubblici Ministero e del Governo, che pur si è detto pronto
risultino in contrasto con i principi e le disposizioni poteri si giustifica in funzione della tutela di un a recepire ogni eventuale decisione del TAR Lazio,
di tutela della concorrenza a livello nazionale e interesse pubblico volto a correggere le anomalie a cui, come noto, già è stato chiesto di decidere se
comunitario, in quanto dispongono un’artificiosa del mercato dell’autotrasporto …”.Ricorda altresì i costi minimi siano compatibili, o meno, con la
fissazione di prezzi minimi per le attività di che l’autotrasporto è stato già riformato e normativa comunitaria. Ma ora, oltre alla giustizia
autotrasporto che, senza offrire alcuna fondata liberalizzato a partire dai decreti legislativi 286 e amministrativa, un’altra scure sembra abbattersi
parametrazione a istanze proprie della sicurezza 284 del novembre 2005, “sia sul versante delle sulla normativa in questione, sospettata, quanto
stradale, corrispondono di fatto all’introduzione di tariffe, con l’abrogazione del sistema delle tariffe a meno ad avviso del Tribunale di Lucca, addirittura
tariffe obbligatorie sull’intero territorio nazionale, forcella”, sia, “sul versante dell’eliminazione di di illegittimità costituzionale. La predetta curia,
con significativi effetti anche con rispetto al barriere all’entrata nel mercato” e che, da quel infatti, con ordinanza emessa in data 11 febbraio
commercio tra Stati membri dell’Unione europea momento, “… lo scopo degli interventi normativi ... 2013, ha rimesso gli atti alla Consulta all’esito della
…. [Esse determinazioni] non rappresentano in è stato quello di evitare che la liberalizzazione e valutazione di compatibilità dell’articolo 83-bis con
concreto uno strumento idoneo a garantire l’apertura alla concorrenza si riflettessero gli articoli 96 e 106 del Trattato UE, nonché di
standard qualitativi e di sicurezza nella fornitura negativamente sulla sicurezza”. E tra questi possibile contrasto della predetta norma con gli
dei servizi di autotrasporto, limitandosi ad interventi c’è appunto l’art. 83-bis. Se il articoli 3 e 41 della Costituzione. In realtà, in
irrigidire e sottrarre alla libera contrattazione delle Parlamento – si legge sempre nella nota del relazione al primo profilo, quello della
parti una serie significativa di condizioni Ministero – avesse voluto abrogarlo lo avrebbe compatibilità con la normativa comunitaria, il
contrattuali in relazione alle quali – nell’ovvio fatto quando, con la legge 148/2011 (la famigerata Giudice ha già escluso il contrasto tra quanto
rispetto degli obblighi di legge in materia di Manovra-Bis dell’agosto 2011), lo ha invece dettato dalla normativa italiana e quella
sicurezza, presidiati del resto da quanto già riformato (cfr. Art. 7-bis: Modifiche all'articolo 83- comunitaria, aderendo all’orientamento dalla
stabilito all’art. 4 del decreto legislativo 21 bis del decreto-legge n. 112 del 2008- 1. All'articolo Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo il
novembre 2005, n. 286 – dovrebbero invece 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, quale, come noto: “… sono compatibili con le
tipicamente esplicitarsi le ordinarie dinamiche convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto norme comunitarie in materia di libertà di
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di un aumento di efficienza di un settore che risulta a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in
fondamentale per la competitività del sistema fine, le seguenti parole: "… sono sottoposti al
produttivo nel suo complesso. … Al contrario, parere preventivo della predetta Consulta generale
l’applicazione di quanto stabilito dal citato art. 83- e pubblicati con decreto del Ministro delle
avv. Andrea Tracci bis a mezzo delle determinazioni dell’Osservatorio infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro
Studio Legale TDP – un organo della Consulta la cui composizione entrata in vigore").Ma non lo ha fatto perché quel
risulta caratterizzata dall’ampia presenza di riferimento contenuto nella stessa legge
“all’abrogazione delle restrizioni nell’imposizione
rappresentanti di associazioni di categoria –
Costi Minimi: comporta un regime amministrato dei prezzi dei prezzi minimi” non ha nulla a che vedere con i
costi minimi. Infatti, un conto è la formazione (e la
estremamente pervasivo, addirittura con interventi
operanti su base mensile per la fissazione di fissazione) di un prezzo, altra la determinazione di
determinate voci di costo. … Alla luce di quanto sin un costo al di sotto del quale è ritenuto illecito
Ora deciderà la qui considerato, l’Autorità rileva come gli atti del andare. Riferisce testualmente la nota: “…
presente parere siano basati su una normativa che
L’espressione usata (‘prezzo’), il cui significato è
risulta in contrasto con i principi fondamentali univoco, induce a ritenere che la legge 148/2001
Consulta della disciplina comunitaria e, in quanto tale, è non incida in alcun modo sull’art. 83-bis, che invece
disapplicabile”.Queste, dunque, le conclusioni
detta il criterio in base al quale, nel contratto di
dell’Autorità: “Pertanto, l’Autorità invita le trasporto, il corrispettivo a favore del vettore deve
ominciamo dal riassunto dell’ultima amministrazioni destinatarie del presente parere, essere tale da consentire almeno la copertura dei
C sulle quali grava l’obbligo di disapplicazione, a costi minimi di esercizio … Esula infatti dal concetto
puntata. Come si ricorderà, l’Autorità
porre in essere le misure ritenute più opportune e
di “costo minimo” qualsiasi riferimento ad un
Garante della Concorrenza e del Mercato,
con il Parere n. 0022066 del 5.03.2012 (“relativo adeguate a ripristinare corrette dinamiche margine di profitto (concetto invece estrinseco nel
termine “prezzo”), né d’altra parte la norma fa
concorrenziali rispetto alle attività di autotrasporto
alle determinazioni dell’Osservatorio sulle attività di merci per conto terzi, a partire dalla revoca delle riferimento a criteri di determinazione, anche
di autotrasporto adottate in data 2 novembre e 14 determinazioni e del decreto dirigenziale sopra indiretti, di tale margine … L’art. 83-bis, infatti non
dicembre 2011 e al decreto dirigenziale n. prot. citati”.Quindi, l’Antitrust aveva formalmente parla di prezzi o tariffe, ma assai più correttamente
234 del 22 novembre 2011 adottato dalla chiesto al Ministero di revocare le determinazioni di costi, quale limite minimo al di sotto del quale il
Direzione Generale per il Trasporto Stradale e assunte dall’Osservatorio. Ma, in realtà, il corrispettivo non può scendere, senza con ciò
l’Intermodalità presso il Ministero delle Ministero non aveva fatto altro che adempiere ad compromettere la copertura di spese di esercizio
Infrastrutture e dei Trasporti”), esprimeva le una disposizione di legge, e precisamente quella vitali per l’esistenza stessa dell’impresa, con la
proprie (negative) valutazioni in ordine secondo la quale: “l'Osservatorio sulle attività di conseguenza che ne sarebbero compromessi i livelli
all’impianto normativo dei c.d. “costi minimi” di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera di sicurezza, perché le imprese, per coprire tali
cui all’art. 83-bis della legge 133/2008 e successive g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. spese, potrebbero essere indotte a non rispettare
modificazioni, ritenendolo lesivo del generale 284, determina i costi minimi”.E la difesa del la normativa sui tempi di guida e di riposo e le
principio della libera concorrenza. La critica Ministero, affidata alla nota prot. 0011466 del norme sull’efficienza dei veicoli …”. Altro discorso,
dell’Antitrust si incentrava, in particolare, sulle 21.03.2012 del capo di gabinetto del Ministero prosegue il Ministero, è l’eventualità che il
modalità con cui l’organismo deputato alla dello Sviluppo Economico nonché del Ministero mercato tenda spontaneamente ad uniformarsi ai
determinazione dei predetti costi minimi (ovvero delle Infrastrutture e dei trasporti, Cons. Mario valori dei costi minimi definiti dall’Osservatorio,
l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto Torsello, come noto, non è tardata. Torsello replica ma tale ipotesi non può costituire un argomento a
incardinato in seno alla Consulta Generale per all’Antitrust argomentando come l’intervento dei sostegno dell’illegittimità delle determinazioni
l’autotrasporto e la logistica, massimo organo pubblici poteri nel settore serva a “correggere le dell’Osservatorio e dello stesso art. 83 bis su cui le
consulenziale del Ministero dei Trasporti in anomalie del mercato” e non sia certo “in funzione prime sono fondate. E conclude, infine, Torsello,
materia), aveva operato, finendo – a detta dell’interesse di una determinata categoria che “… siccome il confronto con la committenza si
dell’AGCM – con l’aver, di fatto, fissato prezzi o economica”.Il Ministero ricorda come il settore è fin troppo inasprito … sono stati avviati
tariffe per i servizi di autotrasporto, in contrasto, dell’autotrasporto in realtà già sconti “… grave approfondimenti tecnici con tutti i soggetti
tra l’altro, con l’art. 3 della legge 148/2011.Così si carenze strutturali dal lato dell’offerta, interessati, finalizzati a verificare la possibilità di
esprimeva l’Antitrust al riguardo: “Presa polverizzata e sovradimensionata, che di per sé una semplificazione della norma sopra citata, che
conoscenza di tali atti, l’Autorità intende dunque rende problematica la competitività e la forza ne renda più agevole l’applicazione”.Quindi: piena
esercitare i propri poteri ai sensi del predetto art. contrattuale delle imprese di fronte alla legittimità dei costi minimi, semmai saranno da
21-bis della legge n. 287/1990. Al riguardo si committenza, e quindi la loro stessa possibilità di ridefinire le modalità di elaborazione dei dati da
considera come le determinazioni dell’Osservatorio sopravvivere nel mercato …”, e che dunque si parte dell’Osservatorio. Questa la posizione del
e il decreto dirigenziale del Ministero sopra citati tratta di un caso in cui “… l’intervento dei pubblici Ministero e del Governo, che pur si è detto pronto
risultino in contrasto con i principi e le disposizioni poteri si giustifica in funzione della tutela di un a recepire ogni eventuale decisione del TAR Lazio,
di tutela della concorrenza a livello nazionale e interesse pubblico volto a correggere le anomalie a cui, come noto, già è stato chiesto di decidere se
comunitario, in quanto dispongono un’artificiosa del mercato dell’autotrasporto …”.Ricorda altresì i costi minimi siano compatibili, o meno, con la
fissazione di prezzi minimi per le attività di che l’autotrasporto è stato già riformato e normativa comunitaria. Ma ora, oltre alla giustizia
autotrasporto che, senza offrire alcuna fondata liberalizzato a partire dai decreti legislativi 286 e amministrativa, un’altra scure sembra abbattersi
parametrazione a istanze proprie della sicurezza 284 del novembre 2005, “sia sul versante delle sulla normativa in questione, sospettata, quanto
stradale, corrispondono di fatto all’introduzione di tariffe, con l’abrogazione del sistema delle tariffe a meno ad avviso del Tribunale di Lucca, addirittura
tariffe obbligatorie sull’intero territorio nazionale, forcella”, sia, “sul versante dell’eliminazione di di illegittimità costituzionale. La predetta curia,
con significativi effetti anche con rispetto al barriere all’entrata nel mercato” e che, da quel infatti, con ordinanza emessa in data 11 febbraio
commercio tra Stati membri dell’Unione europea momento, “… lo scopo degli interventi normativi ... 2013, ha rimesso gli atti alla Consulta all’esito della
…. [Esse determinazioni] non rappresentano in è stato quello di evitare che la liberalizzazione e valutazione di compatibilità dell’articolo 83-bis con
concreto uno strumento idoneo a garantire l’apertura alla concorrenza si riflettessero gli articoli 96 e 106 del Trattato UE, nonché di
standard qualitativi e di sicurezza nella fornitura negativamente sulla sicurezza”. E tra questi possibile contrasto della predetta norma con gli
dei servizi di autotrasporto, limitandosi ad interventi c’è appunto l’art. 83-bis. Se il articoli 3 e 41 della Costituzione. In realtà, in
irrigidire e sottrarre alla libera contrattazione delle Parlamento – si legge sempre nella nota del relazione al primo profilo, quello della
parti una serie significativa di condizioni Ministero – avesse voluto abrogarlo lo avrebbe compatibilità con la normativa comunitaria, il
contrattuali in relazione alle quali – nell’ovvio fatto quando, con la legge 148/2011 (la famigerata Giudice ha già escluso il contrasto tra quanto
rispetto degli obblighi di legge in materia di Manovra-Bis dell’agosto 2011), lo ha invece dettato dalla normativa italiana e quella
sicurezza, presidiati del resto da quanto già riformato (cfr. Art. 7-bis: Modifiche all'articolo 83- comunitaria, aderendo all’orientamento dalla
stabilito all’art. 4 del decreto legislativo 21 bis del decreto-legge n. 112 del 2008- 1. All'articolo Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo il
novembre 2005, n. 286 – dovrebbero invece 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, quale, come noto: “… sono compatibili con le
tipicamente esplicitarsi le ordinarie dinamiche convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto norme comunitarie in materia di libertà di
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